Qualsiasi disabile non viene considerato tale dallo Stato se non è in possesso di un certificato che comprovi la sua minorazione. Il certificato non può essere rilasciato da un qualsiasi medico.
La minorazione può derivare da una causa di guerra, da una causa di lavoro, da una causa di servizio oppure può essere il risultato di una malattia, di un incidente o di una fatalità, queste ultime nulla hanno a che vedere con le cause precedenti.
In questo caso la minorazione viene definita “civile“. Fra le minorazioni civili rientrano l’invalidità, la cecità e il sordomutismo.
Quando richiedere l’accertamento
Le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) vengono erogate solo in presenza di una specifica certificazione di invalidità. Per accedere ad agevolazioni lavorative, benefici fiscali, contributi di varia natura, la condizione posta è sempre “l’adeguata documentazione medica”.
È consigliabile richiedere sempre l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap quando si è in presenza di una patologia o di una minorazione di una certa severità e permanenza. Un consiglio preventivo circa l’opportunità di “imbarcarsi” in questo procedimento è quello di avvalersi di una figura competente come un legale
Invalidità o handicap
Coesistono in Italia modalità di accertamento che seguono logiche e procedure molto diverse e la maggioranza delle persone che si avvicinano, loro malgrado, a questo ambito, stentano a comprendere. Ci limitiamo qui a spiegare la differenza fra l’accertamento dell’invalidità e la valutazione dell’handicap.
L’accertamento dell’invalidità civile, più datato storicamente, segue una logica medicolegale, ed è basato sulla percentualizzazione delle diverse minorazioni ed affezioni. La commissione preposta all’accertamento si basa cioè su tabelle di riferimento approvate dal Ministero della Sanità (Decreto 5 febbraio 1992) e che fissano per ciascuna minorazione una percentuale (fissa o variabile) di invalidità.
Per definizione l’invalidità è “la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione.
La valutazione dell’handicap, che discende dalla Legge 104/1992, si attiene invece ad una logica di tipo medicosociale, tendente cioè a soppesare la ricaduta sociale, nelle relazioni, nella necessità di assistenza, di una persona con una minorazione.
L’handicap viene infatti definito come la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).
L’handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992). La certificazione di handicap grave viene spesso richiesta al fine di ottenere i permessi lavorativi retribuiti previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
E veniamo al suggerimento: è consigliabile, quando si presenta la domanda di accertamento dell’invalidità, presentare anche quella di handicap (e viceversa).
Chi accerta l’invalidità e l’handicap
L’invalidità viene accertata da una commissione operante presso ogni Azienda Asl. Ma chi fa parte di questo organo? Per legge la commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. Nel caso la commissione debba accertare l’handicap, questa è integrata dalla presenza di un operatore sociale ed un esperto nei casi da esaminare.
La domanda
Dunque l’accertamento dell’invalidità e dell’handicap è affidato alle Aziende Asl che operano attraverso proprie specifiche commissioni.
Le domande di accertamento vanno quindi presentate, dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), alla segreteria della commissione dell’Azienda Asl di residenza.
Definizione: Residenza
La domanda si presenta compilando un modulo disponibile presso la segreteria. Non esiste purtroppo un modulo unico ed omogeneo su tutto il territorio nazionale. Nella maggioranza dei casi il modulo unifica la richiesta dell’accertamento dell’invalidità con quella dell’handicap.
Alla domanda bisogna allegare una certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione. È possibile, ed opportuno, allegare cartelle cliniche, lettere di dimissione ospedaliera e la documentazione medica più significativa in possesso del richiedente, sapendo che poi, al momento della visita, si può presentare ulteriore documentazione.
È possibile farsi assistere nella presentazione della domanda e per i successivi passaggi da un legale, da un patronato sindacale o dalle associazioni di categoria.
La visita
Chi ha richiesto l’accertamento riceve, nei mesi successivi, una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita. È bene sapere che esiste l’opportunità di farsi assistere durante la visita, a proprie spese, da un medico di fiducia.
La commissione può, nel corso della visita, richiedere ulteriori accertamenti clinici specialistici ed acquisire gli esiti di tali verifiche prima di definire la pratica. Ciò accade di rado e nel caso in cui la documentazione medica non sia esaustiva e sia particolarmente datata.
Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. La visita a domicilio viene solitamente attivata solo per persone non in grado di deambulare o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la loro salute. Se il disabile non è in grado di segnalare la propria situazione, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
La visita può essere effettuata anche durante un ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.
Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda Asl diversa da quella di residenza, può essere richiesto il cosiddetto accertamento in rogatoria che va comunque presentato all’Azienda Asl di residenza. Questa richiederà alla commissione dell’Azienda Asl dove è domiciliato o ricoverato il disabile, di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l’esito alla commissione competente che provvede ad emettere il certificato con l’indicazione della relativa percentuale (per l’invalidità) o dell’handicap.
La visita ritarda
Il DPR 698/1994, che regolamenta i tempi di accertamento, prevede che l’iter di riconoscimento di invalidità debba concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda.
Nel caso la commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un legale (eventualmente con il gratuito patrocinio se sussistono difficoltà economiche), da un patronato sindacale o da associazioni di categoria.
L’aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile o dell’handicap può presentare richiesta di aggravamento. Per farlo bisogna presentare una nuova domanda compilando nuovamente il modulo per la richiesta di accertamento disponibile presso la segreteria della commissione dell’Azienda Asl. Nessuna norma prevede un tempo minimo da attendere prima di presentare la domanda di aggravamento.
Al modulo va allegato un certificato medico che precisi in modo puntuale e circostanziato che la disabilità è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.
Attenzione: non è possibile richiedere la verifica dell’aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.
Cosa accade dopo la visita
Dopo la visita, e l’eventuale perfezionamento della pratica con ulteriori accertamenti, la commissione Asl emette un verbale di invalidità e, se richiesto, di handicap.
I verbali vengono trasmessi ad un altro organo: la commissione di verifica (ex Commissione periferica per le pensioni di guerra e di invalidità).
Questa convalida o meno il verbale. La commissione di verifica può anche convocare a visita l’interessato per approfondimenti oppure richiedere chiarimenti alla commissione Asl.
La commissione di verifica ha comunque tempo 60 giorni per richiedere la sospensione della procedura, dopodiché vige il principio del silenzio-assenso.
Il verbale
Una volta completato l’iter di accertamento e di convalida, la commissione dell’Azienda Asl trasmette all’interessato il verbale che riporta l’esito della visita con annotate le procedure da attivare per l’eventuale ricorso.
Il verbale di invalidità civile e quello di handicap non sempre si leggono con semplicità ed immediatezza. In sostanza non sempre è facile capire a che cosa danno diritto, se è opportuno presentare ricorso, se possono concedere o meno agevolazioni di qualche natura. Anche in questo caso è il caso di rivolgersi ad un legale di fiducia.